«Si può sapere perché a distanza di 7 anni arrivano sanzioni dall’area riscossioni in merito al non esatto pagamento della tassa sui rifiuti gravata di molti oneri e sanzioni? Perché il cittadino onesto deve ancora farsi carico di queste ulteriori spese?».

Ci è arrivata in questi giorni un’email di un concittadino che ripotiamo.

«Si può sapere perché a distanza di 7 anni arrivano sanzioni dall’area riscossioni in merito al non esatto pagamento della tassa sui rifiuti gravata di molti oneri e sanzioni? Perché il cittadino onesto deve ancora farsi carico di queste ulteriori spese?».

Carissimo, innanzitutto, in quanto amministratori di Tarantasca chiediamo a lei e a tutti gli altri concittadini scusa per le multe che sono arrivate.

Purtroppo, in quanto opposizione, il nostro gruppo consiliare non è tenuto in alcun conto dalla maggioranza. Siamo informati di ciò che accade in paese come tutti gli altri tarantaschesi: quando ormai le decisioni sono state prese. Il nostro tentativo di essere coinvolti e collaborare ad amministrare il nostro Comune, nel rispetto dei ruoli s’intende, è stato sinora disatteso.

Circa la sua richiesta possiamo solo darle alcune indicazioni generiche dato che abbiamo saputo di queste sanzioni solo perché giunte anche al familiare di uno di noi, per di più una sanzione non dovuta come si è riscontrato da una verifica.

Se lei ha ricevuto una multa per l’annualità 2008, poiché era stata messa in pagamento nel 2009, il Comune ha 5 anni per fare emettere eventuali sanzioni facendo partire il computo dal 2009, e quindi entro il 31 dicembre 2014. Se si trova in questo caso, purtroppo deve pagare se a suo tempo non ha versato il giusto.

Va però ricordato a chi ha fatto emettere queste sanzioni che poteva agire diversamente e cioè secondo quanto previsto dal D.Lgs. 507/1993 che, in materia di tassa sui rifiuti solidi urbani (Tarsu) pur non prevedendone l’obbligo, dà la facoltà, per l’Amministrazione finanziaria (come è il Comune) di inviare al contribuente inadempiente un sollecito di pagamento, con contestuale invito a regolarizzare la propria posizione, prima di notificare l’avviso di accertamento contenente le relative sanzioni e interessi come per legge. Ma non basta. Anche l’art. 6 comma 5 della Legge 212/2000 (Statuto dei diritti del contribuente) prevede in via generale, e quindi per tutti i tributi, un tale obbligo in capo all’ente locale. La giurisprudenza di Cassazione, poi, è unanime nel ritenere obbligatorio l’invio dell’avviso bonario «prima di procedere all’iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione di un tributo risultante da una dichiarazione» (cfr. Cassazione 26316/2010 e successive).

Pur non essendo un avvocato credo occorra distinguere tra avviso di accertamento che trae causa dall’ipotesi di una dichiarazione infedele o incompleta, oppure dall’omessa dichiarazione: nel primo caso ricorrerebbero gli estremi per proporre ricorso.

Ma vi è di più!

La Suprema Corte, con sentenza n. 4283/2010 e successive, ha stabilito altresì che «in ogni caso, la notifica dell’avviso di accertamento deve comunque avvenire, ai sensi dell’art. 2948, n. 4 codice civile, nel termine prescrizionale di cinque anni, a decorrere dal giorno in cui il tributo è dovuto».

Dalle poche informazioni forniteci nella sua email non possiamo esserle di maggiore aiuto. Sappia solo che siamo dalla sua parte e indignati per tali sanzioni che non hanno altro fine se non quello di trovare un po’ di risorse. Ancora le nostre più sincere scuse per un tanto sconveniente agire dell’Amministrazione comunale nei suoi confronti e di tanti altri contribuenti che sì hanno sbagliato nella dichiarazione, ma almeno hanno pagato e pagano tuttora la tassa rifiuti.


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