Impegnamo il Sig. Sindaco ad attuare quanto previsto dalla Legge n. 164/2014, art. 24, comma 1 come hanno già fatto molti Comuni sul territorio nazionale.

 

VISTA

la Legge n. 164, dell’11 novembre 2014, all’art. 24 (Misure di agevolazione della partecipazione delle comunità locali in materia di tutela e valorizzazione del territorio), comma 1, che recita quanto segue: «I comuni possono definire con apposita delibera i criteri e le condizioni per la realizzazione di interventi su progetti presentati da cittadini singoli o associati, purché individuati in relazione al territorio da riqualificare. Gli interventi possono riguardare la pulizia, la manutenzione, l’abbellimento di aree verdi, piazze, strade ovvero interventi di decoro urbano, di recupero e riuso, con finalità di interesse generale, di aree e beni immobili inutilizzati, e in genere la valorizzazione di una limitata zona del territorio urbano o extraurbano. In relazione alla tipologia dei predetti interventi, i comuni possono deliberare riduzioni o esenzioni di tributi inerenti al tipo di attività posta in essere. L’esenzione è concessa per un periodo limitato e definito, per specifici tributi e per attività individuate dai comuni, in ragione dell’esercizio sussidiario dell’attività posta in essere. Tali riduzioni sono concesse prioritariamente a comunità di cittadini costituite informe associative stabili e giuridicamente riconosciute»;

RILEVANDO CHE

  1. ogni Amministrazione pubblica dovrebbe sensibilizzare i cittadini a rispettare e tutelare il territorio in cui vivono, invitandoli anche a migliorare il decoro urbano;
  2. l’attuale crisi economica ha prodotto un aumento di famiglie in stato di indigenza con difficoltà economiche a poter far fronte a tutte le spese tra cui anche il pagamento di tasse e tributi locali;
  3. tali tasse non corrisposte, oltre al danno erariale, si trasformano in una mancanza di entrate per il nostro Comune che provocando anche un iter burocratico costoso, costi che ricadono sulla cittadinanza intera;
  4. la fattiva collaborazione tra Amministrazione e cittadini rappresenterebbe anche uno stimolo a diffondere maggiore senso civico e senso di appartenenza, fornendo esempio di vicinanza delle istituzioni alle problematiche quotidiane degli abitanti del territorio;

OSSERVANDO CHE

  1. secondo la legge si possono promuovere progetti che facilitano l’aggregazione dei cittadini per scopi sociali;
  2. i contribuenti in difficoltà possono fare richiesta di aderire al “baratto amministrativo” attraverso un patto di collaborazione che permetta loro di pagare il proprio debito e al Comune di usufruire di forza lavoro a compensazione, in un periodo in cui scarseggiano risorse, le assunzioni sono bloccate e i risparmi e tagli nella gestione amministrativa rendono determinate attività di difficile soddisfacimento;
  3. lo strumento del cosiddetto “baratto amministrativo” rappresenta un’opportunità valida anche al fine della valorizzazione della persona, consentendo ai cittadini senza lavoro o in difficoltà economiche di svolgere attività per la propria città e di sentirsi utili stimolandone senso civico e di comunità;

TENUTO CONTO CHE

il Comune di Tarantasca, adottando questo provvedimento, potrà ottenere un doppio vantaggio:

  1. ridurre le spese relative ad attività di ordinaria manutenzione;
  2. compensare mancate entrate tributarie;

tutto questo facendo eseguire interventi sul territorio comunale, riferibili ai casi individuati dalla legge di cui sopra;

TENENDO ALTRESÌ CONTO CHE

  1. le attività non potranno derivare da appalti già assegnati a soggetti o ditte che utilizzano personale dipendente;
  2. il criterio di selezione dei beneficiari deve essere valutato attentamente sentendo anche il parere, non vincolante, delle strutture sociali presenti sul nostro territorio;
  3. deve essere predisposta una adeguata, seppur minima, formazione delle persone coinvolte, al fine di garantire l’utilizzo in sicurezza di eventuale strumentazione;
  4. si deve provvedere una opportuna copertura assicurativa (rif. art. 12 del Decreto legge 90 del 24/06/2014 convertito, con modificazioni, dalla legge 114 dell’11 agosto 2014 recante «Copertura assicurativa dei soggetti beneficiari di forme di integrazione e sostegno del reddito coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale»);
  5. occorrerà promuovere un’azione amministrativa concreta atta ad introdurre tale strumento di compensazione economica;

IMPEGNIAMO IL SIG. SINDACO

  1. ad attuare quanto previsto dalla Legge n. 164/2014, art. 24, comma 1 sopracitata come hanno già fatto molti Comuni sul territorio nazionale;
  2. a individuare in seguito quali tributi si possono emendare e per quali attività;
  3. ad attivare l’Ufficio tecnico comunale per un periodo di sperimentazione, limitato nel tempo, così da valutare l’esecutiva fattibilità e l’attuazione immediata dello strumento;
  4. a definire un Regolamento comunale (entro 120 giorni) che introduca la possibilità del “baratto amministrativo” inerente alla collaborazione tra cittadini e Amministrazione, e che ne definisca i criteri e modalità. Le attività individuate, a titolo esemplificativo, possono essere indicate tra quelle relative a: manutenzione ordinaria, pulizia e vigilanza dei parchi, giardini ed aiuole e dei luoghi pubblici, assistenza alle scolaresche, sgombero neve ecc. Il sistema di calcolo del valore economico delle ore di lavoro svolte potrà essere attuato in funzione del tipo di incarico e del costo orario del dipendente pubblico impegnato nella medesima mansione;
  5. evidenziando sin da ora la nostra disponibilità a condividere una proposta di Regolamento in modo da dare compiutezza e concretezza a quanto stabilito dalla Legge n. 164/2014.

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