In sintesi il Gruppo «Tarantasca Viva» nega che sussista il motivo di urgenza per la convocazione di questo Consiglio comunale e, per tale motivo, ritiene illegittima la convocazione: del Consiglio, dell’odierna seduta e delle delibere che dovessero esservi adottate, riservandosi di impugnarle davanti al T.A.R. competente.
Sig. Sindaco, Vicesindaco, Assessore, colleghi Consiglieri,
chiedo che venga allegata al verbale della seduta e ne costituisca parte integrante.
- Evidenzio subito che il Sindaco ha omesso, in violazione del Regolamento del Consiglio comunale (art. 4 comma 1), di inserire all’Ordine del giorno, come da sua prassi ormai consolidata, un buon numero di argomenti presentati dal nostro Gruppo consiliare e non ancora discussi da oltre sei mesi. A tal riguardo credo che l’esclusione di interpellanze, interrogazioni e mozioni presentate dall’opposizione non abbia alcun fondamento giuridico e violi gravemente il diritto di iniziativa dei Consiglieri comunali.
- La mancata convocazione della conferenza dei Capigruppo che si ripete ormai da più di un anno, e che contrasta con quanto stabilito dallo Statuto comunale (art. 14, comma 3 e art. 15, comma 3), ha impedito la prima essenziale comunicazione ai singoli Capigruppo e, per loro tramite, ai Gruppi consigliari rappresentati circa il contenuto e le modalità di discussione delle deliberazioni portate all’attenzione del Collegio.
- In merito alla scelta di convocare il Consiglio comunale con le caratteristiche di urgenza sono a far presente che è ormai consolidata prassi che il carattere dell’urgenza e dell’improrogabilità degli atti sono presupposti che si rendono assolutamente necessari per la convocazione d’urgenza. L’urgenza si configura quando vi è l’esistenza di un pericolo imminente, attuale, concreto per la collettività di un danno grave o di effetti indesiderati che impone una risposta “provvedimentale” immediata, dovendo versarsi in una situazione di fatto che implichi l’assenza di soluzioni alternative rispetto all’adozione di quel determinato provvedimento, il cui contenuto deve richiamarsi causalmente alla situazione di fatto, negando a contrario che l’atto possa soddisfare esigenze prevedibili e ordinari.
- Constato poi l’inosservanza del principio generale dell’ordinamento amministrativo che obbliga l’amministrazione pubblica a motivare i propri provvedimenti. La convocazione d’urgenza del Consiglio comunale, infatti, deve considerarsi come un istituto di natura derogatoria; esso permette di modificare le precise prescrizioni temporali previste per la notifica ai Consiglieri comunali del decreto di convocazione, comprimendo i diritti posti a tutela dello svolgimento del loro ufficio, unicamente in presenza di rilevanti e indilazionabili motivi. Motivi che devono essere chiaramente espressi contestualmente all’inoltro ai singoli Consiglieri dell’invito a partecipare alla seduta. Secondo quello che è un principio cardine dell’agire amministrativo, la mancanza della motivazione comporta la nullità strutturale dell’atto per difetto di un elemento essenziale del provvedimento. Per tale ragione l’assenza della parte motiva del provvedimento impugnato è sufficiente a fortiori a provocare la definitiva caducazione giudiziale dell’atto (in tal senso, T.A.R. Lazio – sez. I, 3 maggio 2012, n. 3943).
Nella fattispecie in oggetto vengono a mancare gli elementi idonei a giustificarne l’urgenza:
- in primo luogo in quanto – e come ho affermato io stesso salutando al termine del precedente Consiglio comunale affermando: «Ci rivedremo a fine mese» –, è risaputo che «con periodicità stabilita dal regolamento di contabilità dell’ente locale, e comunque almeno una volta entro il 31 luglio di ciascun anno, l’organo consiliare provvede con delibera a dare atto del permanere degli equilibri generali di bilancio» (Tuel, art. 193, par. 2);
- in secondo luogo l’inserimento della variazione n. 1 al Bilancio di previsione mi sembra una palese forzatura in quanto non vi è una legge che imponesse di farla oggi e tanto meno con caratteri di urgenza;
- in terzo luogo, se proprio ci fosse stata una vera urgenza in tal senso la variazione poteva essere fatta dalla Giunta comunale e solo successivamente porta all’attenzione del Consiglio comunale (cfr. Tuel art. 175, comma 4: «Ai sensi dell’articolo 42 le variazioni di bilancio possono essere adottate dall’organo esecutivo in via d’urgenza opportunamente motivata, salvo ratifica, a pena di decadenza, da parte dell’organo consiliare entro i sessanta giorni seguenti e comunque entro il 31 dicembre dell’anno in corso se a tale data non sia scaduto il predetto termine»).
In sintesi il Gruppo «Tarantasca Viva» nega che sussista il motivo di urgenza per la convocazione di questo Consiglio comunale e, per tale motivo, ritiene illegittima la convocazione: del Consiglio, dell’odierna seduta e delle delibere che dovessero esservi adottate, riservandosi di impugnarle davanti al T.A.R. competente.
Leggi tutto...